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La Legge regionale 2/2003 e ss.mm.ii prevede la concessione di contributi per alcuni interventi previsti a favore dei veneti nel mondo al Capo II (Interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale, al Capo III (Interventi a favore dei veneti nel mondo) e al Capo IV (Disposizioni comuni).
La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi da finanziare (in via di definizione il Piano annuale 2024).
Consulta la sezione contributi - Veneti nel mondo per conoscere le modalità di presentazione delle domande.
Questi sono gli ambiti di intervento previsti dalla legge regionale:
L'art. 4 "Alloggio" disciplina la concessione di contributi a fondo perduto, a favore dei Veneti emigrati e dei loro discendenti che, rientrati nel Veneto, abbiano provveduto all'acquisto, costruzione o recupero di un'abitazione in Veneto.
Destinatari dei contributi sono i cittadini veneti emigrati che si siano stabiliti in Veneto dopo un periodo di permanenza all’estero di almeno 5 anni consecutivi, nonché coniuge superstite e discendenti entro la terza generazione in linea retta (figli, nipoti, pronipoti) dei predetti soggetti, che si siano stabiliti nel territorio regionale.
I richiedenti devono aver fissato la residenza in uno dei Comuni del Veneto, con provenienza diretta dall'estero. Al momento della domanda devono, inoltre, essere residenti in Veneto da non più di 4 anni.
L'art. 8 “Interventi socio-assistenziali” disciplina la concessione di rimborsi per spese di viaggio, di trasporto oggetti personali, di prima sistemazione e di trasporto salma a favore dei cittadini veneti emigrati che si siano stabiliti in Veneto dopo un periodo di permanenza all’estero per almeno 5 anni consecutivi, nonché a favore del coniuge superstite e dei discendenti entro la terza generazione in linea retta (figli, nipoti, pronipoti) dei predetti soggetti, che si siano stabiliti nel territorio regionale. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve aver fissato la prima residenza in Veneto, con provenienza diretta dall’estero, da almeno 1 anno e da non più di 3 anni e deve trovarsi in comprovate situazioni di particolare bisogno.
L'art. 9 prevede la realizzazione di iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare, fra le comunità venete nel Mondo, il valore dell'identità veneta e della patria di origine ed a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto.
L'art. 9 bis prevede la promozione di relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali all'estero.
L’art. 10 dispone che la Regione provveda a fornire informazioni sui principali fatti ed eventi, anche di portata istituzionale di particolare interesse per i veneti e i corregionali che vivono e lavorano all’estero.
L'art. 11 dispone la promozione di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento culturale a favore dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto per almeno 3 anni prima dell'espatrio, e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero di almeno 5 anni consecutivi; nonché del coniuge superstite e dei discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero.
L'art. 12 prevede la promozione di iniziative per l'organizzazione di soggiorni, scambi e iniziative di turismo sociale destinate a cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno 3 anni prima dell'espatrio abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno 5 anni consecutivi; nonchè per il coniuge superstite e i discendenti fino alla 5 generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero.
L’art. 18, comma 4 bis, prevede la concessione di contributi annuali alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti agli appositi registri regionali, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all’attività associativa svolta.
L'art. 17 prevede riconoscimenti, da parte della Regione, agli emigrati veneti che con la loro attività hanno onorato il Veneto nel Mondo. I riconoscimenti possono essere richiesti dalle Associazioni, dai Comitati, dalle Federazioni, dai Circoli all’estero, iscritti all’apposito registro regionale, utilizzando l’apposito modulo
Responsabile Brocca Silvia - Tel. 041.279 4102 - Email: silvia.brocca@regione.veneto.it
COLLABORATORI
Gennaro Maristella - Tel. 041.279 4101 - Email: maristella.gennaro@regione.veneto.it
Ultimo aggiornamento: 20-11-2023